Cos’è
Test per le droghe, test antidroga, drug test, sono tutte espressioni comunemente utilizzate per indicare, in modo certamente riduttivo, il delicato e piuttosto complesso iter accertativo al quale devono sottoporsi alcune categorie di lavoratori.
L’accertamento sanitario per l’assenza dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope costituisce un momento del processo di Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute proprie e di terzi.
Questa fase della Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori è finalizzata all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica (quella che comporta particolari rischi) in riferimento al requisito preciso di assenza dell’assunzione, anche solo sporadica, di sostanze stupefacenti o psicotrope e di assenza della condizione di tossicodipendenza.
Le procedure sono indirizzate a perseguire un principio di cautela conservativa nell’interesse della sicurezza del singolo e della collettività, prevedendo la non idoneità dei lavoratori allo svolgimento di mansioni a rischio, quando accertato l’uso di droghe, senza distinzione tra consumo occasionale, regolare o dipendenza.
Le droghe sono sostanze in grado di alterare fortemente le capacità e le prestazioni psicofisiche del soggetto senza necessariamente indurre uno stato di dipendenza (es. LSD, altri allucinogeni ecc.). Peraltro, lo stato di tossicodipendenza, implica per il lavoratore interessato a un successivo reinserimento nell’attività lavorativa a rischio, un percorso di disintossicazione e completo recupero certificato e validato nel tempo.
La prassi accertativa prevede una modalità di verifica articolata in due livelli progressivi. Il secondo livello si attiva in funzione dell’esito dei controlli di primo livello.
Primo livello a cura del Medico Competente si compone di:
a) visita medica orientata all’individuazione di notizie, segni e sintomi che rivelino uno stato di assunzione di droghe o una condizione di tossicodipendenza;
b) test tossicologico di screening su campione di urina.
Secondo livello a carico del Servizio per le tossicodipendenze (SERT) della ASL nel cui territorio ha sede l’azienda nella quale é occupato il lavoratore.
Si attiva in conseguenza del risultato positivo all’accertamento di primo livello. Si tratta di un approfondimento diagnostico-accertativo svolto presso il SERT della ASL di competenza. Prevede visite mediche e tests tossicologici approfonditi, finalizzati alla diagnosi di dipendenza da droghe.
Gli accertamenti di primo livello vengono effettuati periodicamente dal Medico Competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria, solitamente una volta all’anno; tuttavia, le norme contemplano l’obbligo di accertamento in un’ampia serie di situazioni:
– Accertamento pre-affidamento della mansione: verifica l’idoneità del lavoratore prima che gli venga affidata la mansione a rischio.
– Accertamento periodico: verifica la persistenza dell’idoneità del lavoratore alla mansione a rischio. Di norma viene effettuato con frequenza annuale. Pur essendo un accertamento a frequenza programmata, il datore di lavoro e il Medico Competente sono tenuti a garantire, nei limiti del possibile, caratteristiche di non prevedibilità della data di effettuazione dell’accertamento.
– Accertamento per ragionevole dubbio: oltre al controllo periodico, il lavoratore che svolge mansione a rischio, viene sottoposto a ulteriore accertamento dell’idoneità quando sussistano segnalazioni, indizi o prove sufficienti di una sua possibile assunzione di sostanze illecite. Il Medico Competente, prima di procedere all’effettuazione degli accertamenti clinici, provvederà a verificare la fondatezza delle segnalazioni di ragionevole dubbio.
– Accertamento dopo un incidente: il lavoratore che svolge una mansione a rischio, deve essere sottoposto ad accertamento per escludere l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, nel caso di ragionevole dubbio, successivamente a un incidente avvenuto alla guida di veicoli o mezzi a motore durante il lavoro.
– Monitoraggio cautelativo: dopo una inidoneità per risultato positivo all’accertamento di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, il lavoratore, prima del suo rientro nella mansione a rischio, potrà essere monitorato per verificare nel tempo il permanere dello stato di non assuntore. Il periodo di osservazione deve avere durata minima di 6 mesi, con accertamenti ad intervalli non più lunghi di un mese e data non prevedibile.
– Accertamento alla ripresa della mansione a rischio, dopo un periodo di inidoneità da precedente esito positivo: il lavoratore deve essere sottoposto all’accertamento di verifica dell’idoneità prima di riprendere a svolgere la mansione a rischio. Il Medico Competente, a scopo cautelativo, potrà decidere se applicare nei successivi 6 mesi una ulteriore osservazione con accertamenti a frequenza maggiore di quella ordinariamente prevista.
L’elenco dei lavoratori da sottoporre ad accertamento è comunicato dal datore di lavoro al Medico Competente sulla base delle mansioni comportanti rischi, previste dalla normativa. L’elenco deve essere tempestivamente aggiornato in riferimento ai nuovi assunti e ai soggetti che hanno iniziato o cessato le mansioni a rischio e deve essere prodotto almeno una volta l’anno.
Tutti gli accertamenti devono essere svolti durante l’orario di lavoro a spese del datore di lavoro.
Il lavoratore non può sottrarsi all’obbligo degli accertamenti per l’assunzione di droghe. Il rifiuto è punibile con sanzioni penali, inoltre comporta l’impossibilità di espressione del giudizio di idoneità e conseguentemente la sospensione dalla mansione a rischio.
Se il lavoratore non si presenta agli accertamenti e non è in grado di fornire una documentata e valida giustificazione, sarà sospeso in via cautelativa dalla mansione a rischio e riconvocato entro 10 giorni.
Se il lavoratore non si presenta agli accertamenti ma è in grado di documentare validi motivi, sarà riconvocato entro 10 giorni dalla data di cessazione dei motivi che hanno impedito la presentazione, senza incorrere nella sospensione.
Per la mancata presentazione, il lavoratore dovrà comunque essere sottoposto almeno ad altri 3 controlli a sorpresa nei 30 giorni successivi oppure a periodi di osservazione più lunghi stabiliti dal Medico Competente in funzione del ragionevole dubbio.
Successivamente all’accertamento il lavoratore può opporsi all’esito del test tossicologico sul campione di urina e al giudizio di idoneità scaturito dal risultato dell’accertamento:
– il lavoratore può chiedere il test tossicologico di revisione entro 10 giorni dalla comunicazione dell’esito positivo. La ripetizione dell’analisi deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta, sullo stesso campione di urina precedentemente prelevato e può svolgersi alla presenza del lavoratore o di un suo consulente tecnico con onere economico a carico del lavoratore;
– il lavoratore può opporsi al giudizio di idoneità espresso dal Medico Competente, ricorrendo entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio, all’organo di vigilanza (SPISAL), che, valutata esclusivamente la legittimità delle procedure attuate (non il risultato degli accertamenti), dispone la conferma, la modifica o la revoca del giudizio.
A chi si rivolge
Devono essere sottoposti agli accertamenti per l’assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l’assenza di tossicodipendenza tutti i lavoratori adibiti a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute proprie e di terzi.
La normativa vigente individua le mansioni a rischio nell’elenco seguente:
- Attività per le quali é richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici;
b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio e posizionamento e brillamento mine;
c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari. - Mansioni inerenti le attività di trasporto:
a) conducenti di veicoli stradali per i quali é richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali é richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l’equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci (compresi carrelli elevatori e transpallet con uomo a bordo). - Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.
N.B. Al personale delle ferrovie e di altri servizi di trasporto previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 11 luglio 1980, al personale delle Forze armate, al personale di Polizia, al personale degli altri Corpi armati e al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in relazione alla peculiarità dei compiti istituzionali e delle esigenze connesse all’espletamento delle correlate mansioni, si applicano le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti in materia di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio.
Come si svolge
Il datore di lavoro comunica al Medico Competente, per iscritto, i nominativi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in base alla lista delle mansioni a rischio.
Entro trenta giorni dal ricevimento dell’elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti, il Medico Competente, in accordo con il datore di lavoro pianifica un calendario per l’effettuazione dei controlli che abbia caratteristiche di non prevedibilità da parte dei lavoratori.
Il datore di lavoro, in osservanza al principio di non prevedibilità, è tenuto a comunicare al lavoratore la data e il luogo stabiliti per gli accertamenti, con un preavviso non superiore a un giorno.
Il Medico Competente sottopone i lavoratori all’accertamento di primo livello costituito da visita medica e test tossicologico; al termine esprimerà il giudizio di idoneità alla mansione.
Visita medica: inizia mediante una intervista anamnestica mirata all’individuazione di notizie circa eventuali precedenti trattamenti sociosanitari per tossicodipendenza; accessi al Pronto Soccorso o ricoveri per il trattamento di patologie correlate all’uso di droghe; precedenti accertamenti medico-legali e procedimenti relativi all’assunzione di droghe quali ritiro della patente di guida, ritiro del porto d’armi, ecc.; infortuni lavorativi e incidenti avvenuti sia in occasione del lavoro, sia al di fuori dell’ambito lavorativo.
Il lavoratore viene quindi visitato alla ricerca di segni e sintomi suggestivi di assunzione di droghe o tossicodipendenza.
Test tossicologico di screening su campione di urina: il lavoratore è invitato a raccogliere il campione di urina in un apposito contenitore monouso, sotto la vigilanza del medico o di personale sanitario qualificato. L’urina del lavoratore viene immediatamente analizzata dal Medico Competente mediante test rapido con tecnica immunochimica; in alternativa il campione può essere inviato per l’analogo test, entro 24 ore, a un laboratorio autorizzato. Al lavoratore verrà consegnato al termine della procedura, il verbale di prelievo con riportato l’eventuale elenco dei farmaci assunti negli ultimi sette giorni e l’esito del test.
Il test di screening ricerca la presenza delle seguenti sostanze:
Metaboliti degli Oppiacei
Metaboliti della Cocaina
Cannabinoidi (THC)
Amfetamina, Metamfetamina
MDMA
Metadone
Esito Negativo
Il Medico Competente conclude l’accertamento rilasciando il giudizio di “idoneità” alla mansione e comunicandolo per iscritto al datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria per l’uso di droghe proseguirà con gli accertamenti periodici secondo la cadenza ordinaria (o accertamenti straordinari al verificarsi delle situazioni previste dalla normativa) fino a quando egli sarà presente nell’apposito elenco dei lavoratori svolgenti mansioni che comportano rischi, compilato dal datore di lavoro.
Esito Positivo
Con il risultato positivo al test tossicologico di screening, si attiva una procedura di verifica sullo stesso campione di urina, mediante un secondo test di conferma effettuato presso un laboratorio autorizzato, con tecnica cromatografica accoppiata a spettrometria di massa, metodica differente e più accurata di quella adottata per il primo test. Nell’attesa del risultato che perverrà entro 10 giorni, il Medico Competente può attuare misure cautelative precedentemente concordate con il datore di lavoro.
L’esito positivo anche del test di conferma stabilisce definitivamente la positività del lavoratore all’accertamento. Viene data formale comunicazione al datore di lavoro del giudizio di temporanea “inidoneità” alla mansione. Il lavoratore è inviato al servizio per le tossicodipendenze (SERT) dell’ASL territorialmente competente, affinchè vengano avviati, entro 30 giorni dalla richiesta del Medico Competente, gli accertamenti di secondo livello finalizzati all’approfondimento della tipologia di sostanze utilizzate, all’approfondimento della modalità e frequenza dell’assunzione e all’eventuale diagnosi di tossicodipendenza.
Successivamente, il lavoratore per il quale sia stata certificata dal SERT l’assenza di attuale tossicodipendenza, prima di essere riammesso a svolgere la mansione a rischio potrà essere sottoposto a monitoraggio cautelativo da parte del Medico Competente per almeno 6 mesi.
Nel caso di riconoscimento dello stato di tossicodipendenza, la riammissione del lavoratore all’esercizio della mansione sarà consentita solamente dopo l’adesione a un programma terapeutico di disintossicazione e riabilitazione con remissione completa certificata dal SERT e un periodo di monitoraggio cautelativo da parte del Medico Competente di almeno 6 mesi.