Cos’è
Il test alcolimetrico, comunemente chiamato “alcol test”, è l’esame rapido per la verifica dell’assunzione recente di alcol da parte del lavoratore. Il test misura il valore di alcolemia (tasso alcolemico). L’alcolemia è la quantità di alcol presente nel sangue dopo l’ingestione di bevande alcoliche. Il valore di alcolemia si esprime come grammi di alcol per litro di sangue. Quando non si bevono alcolici il suo valore ovviamente è 0,0 grammi/litro (zero grammi per litro). Appena si bevono alcolici il valore di alcolemia inizia ad aumentare, raggiunge un massimo, poi comincia gradualmente a diminuire. Pertanto, il valore dell’alcolemia e conseguentemente il risultato del test alcolimetrico variano in funzione del tempo trascorso dall’ingestione della sostanza alcolica. A parità di tempo trascorso il tasso alcolemico riscontrabile dipende anche da altre variabili: contenuto alcolico della bevanda, ingestione a digiuno, assunzione di farmaci, fattori costituzionali quali peso, età e sesso, razza.
Da quanto detto ne consegue che il lavoratore cui è imposto il divieto di assunzione di alcolici e che perciò in caso di alcol test sul lavoro abbia la necessità di risultare con alcolemia pari a zero (0,0 g/l), dovrà fare attenzione ai tempi e al consumo di alcolici anche prima dell’orario di lavoro.
A titolo di esempio, si stima che l’alcol contenuto in un bicchiere di vino (circa 12 gr. di alcol) richieda all’incirca due ore per essere smaltito.
L’alcol test viene effettuato, su richiesta del datore di lavoro, esclusivamente dal Medico Competente aziendale o dai medici del servizio territoriale di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL).
Il lavoratore al quale venga richiesto di sottoporsi all’alcol test non può rifiutare. Il rifiuto è punibile con sanzioni penali e amministrative.
Il lavoratore che risulti positivo all’alcol test (alcolemia superiore a 0,0 g/l), verrà sospeso temporaneamente dalla mansione a rischio elevato, e, a causa della violazione del divieto di assunzione di alcol, sarà passibile di sanzioni penali e amministrative, nonché di provvedimenti disciplinari aziendali, ove previsti.
Il test alcolimetrico, come detto, verifica l’assunzione recente di alcol, non rivela invece stati di alcolismo cronico e alcol dipendenza; tuttavia ripetute positività all’alcol test, specie se ravvicinate, possono indurre il sospetto dell’esistenza di alcol dipendenza del lavoratore e spingere il Medico Competente a prendere i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.
L’esistenza della condizione di alcol dipendenza è verificata mediante le normali visite della sorveglianza sanitaria, durante le quali, il Medico Competente, tenendo conto del risultato di alcol tests eventualmente effettuati, o in presenza di altri segni e sintomi, può richiedere esami di laboratorio specifici o sottoporre questionari mirati. La conferma del sospetto comporta la non idoneità temporanea e l’invio del lavoratore al SERT (servizio territoriale dipendenze).
A chi si rivolge
Possono essere sottoposti al test alcolimetrico i lavoratori impiegati nelle “attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi ” (L.125/2001, art.15). Per questi lavoratori è fatto divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
Le attività interessate dal divieto sono quelle individuate nell’elenco seguente (Provv. 16/03/2006, n.2540, allegato I, Conferenza permanente Stato-Regioni):
- 1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
e) vendita di fitosanitari (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);
g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162). - 2) Dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334).
- 3) Sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (art. 236: lavori all’interno di tubazioni, canalizzazioni, recipienti quali vasche, serbatoi e simili nei quali possano esservi gas o vapori nocivi o temperatura dannosa; art. 237: lavori all’interno di tubazioni, canalizzazioni, recipienti quali vasche, serbatoi e simili nei quali possano esservi gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi).
- 4) Mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista.
- 5) Vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private.
- 6) Attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.
- 7) Mansioni comportanti l’obbligo della dotazione del porto d’armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata.
- 8) Mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne;
e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonchè il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
h) responsabili dei fari;
i) piloti d’aeromobile;
l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
p) addetti alla guida dì macchine di movimentazione terra e merci. - 9) Addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi.
- 10) Lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza.
- 11) Capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione.
- 12) Tecnici di manutenzione degli impianti nucleari.
- 13) Operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi.
- 14) Tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
Come si svolge
L’alcol test non è un accertamento svolto di prassi per il lavoratore soggetto al divieto di consumare alcolici.
Il Medico Competente infatti ha il dovere di valutare la presenza di condizioni di alcol dipendenza durante le visite della sorveglianza sanitaria, ma non di effettuare test alcolimetrici al di fuori di questa. L’effettuazione del test alcolimetrico a sorpresa, volta a individuare situazioni di consumo sporadico e recente di alcolici, deve essere specificamente richiesta al Medico Competente dal datore di lavoro. L’obbligo di far rispettare il divieto di consumo di sostanze alcoliche spetta infatti al datore di lavoro, questi, pertanto, è tenuto a richiedere l’effettuazione degli accertamenti necessari.
L’accertamento viene concordato tra datore di lavoro e Medico Competente, senza alcun preavviso per il lavoratore; deve compiersi sul luogo di lavoro e durante l’orario di lavoro.
Il test si svolge mediante un esame clinico preliminare del lavoratore durante il quale gli vengono fatte eseguire alcune semplici azioni di coordinazione motoria e prove di equilibrio. Segue l’utilizzo di un apparecchio etilometro elettronico per la misura del tasso alcolemico mediante l’aria espirata: il lavoratore deve soffiare nel boccaglio dell’etilometro che in tempo reale visualizza sul display il valore di alcolemia rilevato.
Il risultato del test viene immediatamente certificato e sottoscritto dal Medico Competente e dal lavoratore stesso. L’esito del controllo alcolimetrico, viene infine comunicato al datore di lavoro.