Cos’è
La sorveglianza sanitaria dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008, art. 41) consiste nell’effettuazione delle visite mediche svolte dal Medico Competente e dei vari accertamenti strumentali o di laboratorio che egli richiede.
La sorveglianza sanitaria è finalizzata alla tutela dello stato di salute del lavoratore in relazione ai rischi che comporta la mansione specifica che egli svolge, ai rischi determinati dalle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e ai rischi correlati a fattori individuali.
Permette di monitorare nel tempo la salute del lavoratore e di verificare l’insorgenza di condizioni causate dall’esposizione ai fattori di rischio lavorativi; verifica l’efficacia delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro; alle condizioni previste dall’ordinamento, verifica l’assenza di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Le risultanze della sorveglianza sanitaria esitano nel rilascio, da parte del Medico Competente, del giudizio di idoneità o inidoneità alla mansione specifica che il lavoratore svolge o si accinge a svolgere. Il giudizio di idoneità è condizione inderogabile per svolgere la mansione lavorativa attribuita al lavoratore.
La sorveglianza sanitaria, nei casi espressamente previsti dall’attuale normativa, è obbligatoria; il datore di lavoro deve nominare il Medico Competente e metterlo nelle condizioni di svolgere la sorveglianza sanitaria dei lavoratori che, a loro volta, devono obbligatoriamente sottoporsi alle visite mediche e agli accertamenti che il medico ritiene opportuni.
Al contrario, se non esistono le condizioni di rischio previste dalla legge, la sorveglianza sanitaria non deve essere effettuata (L. 300/1970, art. 5) e sono rigorosamente vietati gli accertamenti sanitari sul lavoratore tranne nel caso in cui la richiesta provenga dal lavoratore stesso e il medico la ritenga correlata ai rischi professionali.
Sono sempre tassativamente vietate le visite mediche miranti ad accertare lo stato di gravidanza.
Le spese per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori sono a carico del datore di lavoro.
La sorveglianza sanitaria si compone essenzialmente di visite mediche effettuate con modalità e in momenti diversi con il contributo di eventuali accertamenti aggiuntivi effettuati dal Medico Competente nel contesto della visita o da altro specialista presso strutture e laboratori esterni:
- Visita medica preventiva: intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il neoassunto è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. Si deve effettuare dopo l’assunzione ma prima di adibire il lavoratore alla mansione; per tale ragione può essere effettuata anche in fase pre-assuntiva.
- Visita medica periodica: per controllare lo stato di salute del lavoratore e confermare il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità, qualora non specificata dalla normativa, viene solitamente stabilita in una volta l’anno ma può assumere cadenza diversa a seconda del protocollo sanitario predisposto dal Medico Competente o di un provvedimento dell’Organo di vigilanza.
- Visita medica in occasione del cambio della mansione: è diretta a verificare l’idoneità alla nuova mansione in considerazione della differente esposizione ai rischi.
- Visita medica su richiesta del lavoratore: qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa, al fine di rivalutare il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
- Visita medica precedente alla ripresa del lavoro: a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, allo scopo di valutare il mantenimento dell’idoneità alla mansione specifica.
- Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro: prevista solo nei casi in cui il lavoratore sia stato esposto ad agenti chimici pericolosi (in misura non irrilevante per la salute), ad agenti cancerogeni o mutageni, ad amianto, ad agenti biologici, a radiazioni ottiche, a radiazioni ionizzanti.
Date la finalità e le caratteristiche diverse dei vari tipi di visita medica, l’azienda deve comunicare tempestivamente al Medico Competente le nuove assunzioni, i cambiamenti di mansione, i rientri dopo assenza per infortunio o malattia superiore ai 60 giorni consecutivi e le cessazioni dei rapporti di lavoro.
A chi si rivolge
Interessa le persone che svolgono un’attività lavorativa per un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Sono inclusi i soci lavoratori di cooperativa o di società, gli associati in partecipazione, i tirocinanti, gli stagisti, gli allievi e i lavoratori socialmente utili.
Tra questi, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori che risultano essere esposti a fattori di rischio per i quali la normativa vigente ne preveda l’obbligo. L’obbligo di sorveglianza vige per la semplice presenza di alcuni tipi di rischio, mentre per altri tipi di rischio, l’obbligo scatta solamente oltre certi livelli di esposizione.
Inoltre nell’ambito della medesima azienda i lavoratori sono soggetti o meno a sorveglianza sanitaria in funzione della mansione che svolgono e conseguentemente della tipologia ed entità dei rischi ai quali sono esposti.
I fattori di rischio sono riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell’azienda; si capisce pertanto, che la redazione del DVR aziendale sia condizione preliminare indispensabile per decidere se istituire la sorveglianza sanitaria e individuarne la modalità di esecuzione (protocollo sanitario).
Sommario dei rischi per i quali la legge prevede l’obbligo della Sorveglianza Sanitaria:
- Lavoro notturno; per il lavoratore che svolga almeno 3 ore del suo tempo di lavoro durante il periodo notturno per minimo 80 gg/anno; (D.Lgs. 66/03, D.Lgs. 213/04, C.M. 03/03/05 n.8).
- Movimentazione manuale di carichi; (D.Lgs. 81/08, art.168).
- Utilizzo apparecchiature munite di videoterminali VDT (vedi sorveglianza videoterminalisti); impiego sistematico e abituale, per almeno 20 ore settimanali; (D.Lgs. 81/08, art.176).
- Rumore; quando l’esposizione ecceda il valore superiore di azione; (D.Lgs. 81/08, art.196).
- Vibrazioni; quando l’esposizione ecceda il valore superiore di azione; (D.Lgs. 81/08, art.204).
- Campi elettromagnetici; da 0 Hz a 300 GHz; (D.Lgs. 81/08, art.211).
- Radiazioni ottiche artificiali; UV, visibili, infrarosse, laser; (D.Lgs. 81/08, art.218).
- Radiazioni ionizzanti (vedi radioprotezione); esposti categoria A e B; (D.Lgs. 101/2020).
- Atmosfere iperbariche; lavoro nei cassoni ad aria compressa; (D.P.R. 321/56).
- Agenti chimici; esposizione non irrilevante; (D.Lgs. 81/08, art.229).
- Agenti cancerogeni e mutageni; iscrizione lavoratori in apposito registro; (D.Lgs. 81/08, art.242).
- Agenti biologici (vedi vaccinazioni); (D.Lgs. 81/08, art.279).
- Amianto; (D.Lgs. 81/08, art.259).
- Ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario; (D.Lgs. 81/08, art.286-sexies).
- Altri rischi; ritenuti rilevanti e individuati nel DVR.
Come si svolge
– Il datore di lavoro contatta il Medico Competente per affidargli l’incarico di effettuare la sorveglianza sanitaria sui lavoratori della propria azienda.
– Il Medico Competente e il datore di lavoro si incontrano.
– Il datore di lavoro fornisce al medico i documenti di valutazione dei rischi in suo possesso (documento di valutazione dei rischi chiamato con la sigla “DVR”; documento di valutazione del rischio rumore; documento di valutazione del rischio vibrazioni; documento di valutazione del rischio chimico; documento di valutazione del rischio stress lavoro-correlato; documento di valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi; documento di valutazione del rischio da movimenti ripetuti; altri documenti eventualmente presenti e riguardanti potenziali rischi valutati).
– Il datore di lavoro e il medico effettuano un primo sopralluogo conoscitivo nei locali dell’azienda.
– Il Medico Competente, sulla base dei rischi presenti nell’azienda, dedotti dalla documentazione fornita e osservati durante il sopralluogo, discerne le mansioni lavorative e per ogni tipologia di mansione propone un protocollo sanitario che è mirato ai rischi lavorativi.
– Il Medico Competente e il datore di lavoro concordano una data per effettuare le visite. Le visite possono essere effettuate direttamente presso la sede dell’azienda quando questa disponga di un locale idoneo allo scopo (ad esempio un ufficio dove il medico possa visitare i lavoratori in condizioni di riservatezza). Il medico porta con sé tutta l’attrezzatura e la strumentazione necessaria, compreso il lettino medico portatile. In alternativa, con l’accordo del datore di lavoro, i lavoratori possono essere visitati presso lo studio medico sito a Padova in via Lussemburgo, 4 (zona industriale, facilmente raggiungibile).
– Il Medico Competente visita il lavoratore e redige, ai sensi della normativa vigente, una cartella sanitaria e di rischio in cui riporta tutti i dati anagrafici del lavoratore, i rischi ai quali è esposto, la sua storia sanitaria, le eventuali malattie di cui soffre, gli eventuali sintomi/disturbi riferiti, il risultato degli accertamenti effettuati. La visita consiste nell’esame obiettivo completo del lavoratore per stabilire le condizioni generali di salute. Inoltre a seconda del protocollo sanitario, predisposto dal Medico Competente in funzione dei rischi del lavoratore, vengono effettuati accertamenti aggiuntivi quali per esempio: prelievi ematici o dell’urina per l’esecuzione di esami di laboratorio, audiometria, spirometria, elettrocardiogramma, test visivo, test droghe, test alcolimetrico, e molti altri.
– Alla fine di ogni visita medica il medico consegna al lavoratore il giudizio di idoneità alla mansione lavorativa, in forma scritta (stampato che riporta il giudizio di idoneità e la data della visita successiva). Se dalla visita e dagli accertamenti emergono elementi di sospetto per patologie di origine extralavorativa, il Medico competente consegna al lavoratore una lettera per il medico curante (medico di famiglia). In ogni momento il lavoratore può richiedere al medico copia della sua cartella sanitaria e di rischio.
– Il medico consegna anche al datore di lavoro la copia scritta dei giudizi di idoneità di tutti i lavoratori sorvegliati, entro una settimana dalla data della visita.
– La cartella sanitaria viene archiviata e custodita su supporto elettronico, mediante programma di gestione informatizzato, personalmente dal medico, sotto la sua responsabilità, nel rispetto delle leggi sulla privacy e del segreto professionale, fino allo scadere del mandato di Medico Competente.
– Azienda Medica offre anche la possibilità di accesso (previo rilascio di username e password) a pagine riservate personalizzate sul sito internet www.aziendamedica.it, attraverso le quali poter acquisire la documentazione in autonomia.
– Inoltre Azienda Medica tiene l’agenda dei controlli sanitari da effettuare ai lavoratori e il calendario degli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria, sollevando il datore di lavoro anche da questa incombenza. Provvederà Azienda Medica a ricordare le scadenze, contattare il datore di lavoro e programmare con lui le attività da svolgere, garantendogli di essere sempre nella legalità.