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Giudizio di idoneità alla mansione

Giudizio di idoneità alla mansione specifica

Cos’é


Il giudizio di idoneità alla mansione è l’atto finale dell’insieme di azioni mediche che costituiscono la Sorveglianza Sanitaria.
Il Medico Competente, sulla base dei risultati della visita medica e degli esami aggiuntivi eventualmente effettuati o richiesti, esprime un giudizio di idoneità alla mansione alla quale il lavoratore è destinato.
Detto in altri termini, si può definire come il parere che il Medico Competente comunica al termine delle verifiche mediche sul lavoratore al fine di stabilire se il lavoratore, in base allo stato di salute, è nelle condizioni di svolgere un determinato compito di lavoro.
Va inteso che il riferimento è specifico alla mansione, in quel luogo di lavoro, con quella precisa organizzazione di lavoro; il Medico Competente infatti nella raccolta di elementi per l’espressione del giudizio di idoneità deve visitare i luoghi di lavoro per constatare la reale condizione di rischio della mansione e non può basarsi su considerazioni ipotetiche o generiche.

Sono ammesse quattro tipologie di giudizio di idoneità:

  1. Idoneità. Significa che il lavoratore è idoneo alla mansione specifica ovvero non sussistono condizioni di salute compromesse che potrebbero trarre danno dall’espletamento della mansione lavorativa.
  2. Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni. Significa che lo stato di salute del lavoratore gli permette di svolgere la sua mansione ma rispettando alcune condizioni che il Medico Competente definisce nella forma e nel tempo; per es. evitare il sollevamento di carichi oltre 10 kg. per tre mesi oppure divieto permanente di svolgere lavorazioni in quota (lavoro su ponteggi, scale, tetti, ecc.).
  3. Inidoneità temporanea. Significa che per le sue condizioni di salute, il lavoratore non può svolgere la mansione alla quale è adibito, ma solo per un certo periodo di tempo che il Medico Competente ha l’obbligo di indicare nel giudizio stesso. Generalmente allo scadere del periodo il lavoratore viene rivalutato dal Medico Competente per accertare il miglioramento e conseguentemente annullare o prorogare il giudizio.
  4. Inidoneità permanente. Significa che a giudizio del Medico Competente, il lavoratore non è nelle condizioni di salute adatte a poter svolgere la mansione alla quale è adibito. In questo caso il datore di lavoro deve “ove possibile” destinare il dipendente ad altra mansione equivalente o, in difetto, a mansione inferiore, concordata con il medico e garantendo il trattamento corrispondente alla mansione di provenienza.

 

A chi si rivolge


Riguarda tutti i lavoratori che nell’ambito del proprio posto di lavoro siano sottoposti a Sorveglianza Sanitaria.

 

Come si svolge


Il Medico Competente al termine delle visite mediche, delle indagini specialistiche, degli esami di laboratorio e di qualunque altro tipo di accertamento medico richiesto nel contesto della sorveglianza sanitaria, formula il giudizio di idoneità.

Il Medico Competente, espresso il giudizio in forma scritta è tenuto a consegnarne una copia al lavoratore e una copia al datore di lavoro; per questo motivo il giudizio di idoneità è formulato in forma sintetica senza motivazioni che possano violare la privacy del lavoratore. In nessun caso nel giudizio di idoneità possono essere fatti riferimenti a elementi che consentano di rivelare le condizioni di salute e la presenza di malattie riscontrate nel lavoratore.

Azienda Medica offre anche la possibilità di accesso (previo rilascio di username e password) a pagine riservate personalizzate sul sito internet www.aziendamedica.it, attraverso le quali poter acquisire la documentazione in autonomia.

Il giudizio di idoneità viene inserito, insieme alle altre informazioni sanitarie, nella cartella sanitaria del lavoratore che il Medico Competente ha l’obbligo di redigere e custodire. Le condizioni di salute, l’esito degli esami clinici, gli accertamenti di laboratorio ecc. sono dati sensibili e pertanto, la cartella sanitaria è un documento al quale possono avere accesso solamente il lavoratore e il Medico Competente che è vincolato al segreto professionale. Nessun altro può consultarla, neanche il datore di lavoro.

Se il lavoratore o il datore di lavoro non condividono il giudizio di idoneità espresso dal Medico Competente, la legge ammette ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente (servizio pubblico di medicina del lavoro SPISAL) che, convocata una specifica commissione medica e dopo eventuali ulteriori accertamenti, dispone la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Per ultimo, si deve tenere presente che il giudizio di inidoneità (non idoneità), anche solo parziale, quando sia dimostrata l’impossibilità a ricollocare il lavoratore all’interno dell’azienda, possa essere causa di licenziamento.

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