FAQ – Giudizio di Idoneità
Il lavoratore e il datore di lavoro sono obbligati ad accettare il giudizio di idoneità espresso dal medico competente?
Se il lavoratore o il datore di lavoro non condividono il giudizio espresso dal Medico Competente, il D.Lgs 81/2008, all’art.41, ammette la possibilità di ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio, all’organo di vigilanza territorialmente competente (servizio pubblico di medicina del lavoro SPISAL), il quale, convocata una specifica commissione medica e dopo eventuali ulteriori accertamenti, dispone la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. Il giudizio della commissione medica è inappellabile e deve essere obbligatoriamente osservato dal datore di lavoro, dal medico competente e dal lavoratore.
Il giudizio di inidoneità (non idoneità) alla mansione espresso dal medico competente può essere causa di licenziamento?
Si, può essere causa di licenziamento. Il giudizio di inidoneità (non idoneità), anche solo parziale, dovrebbe indurre il datore di lavoro a destinare il lavoratore a una mansione diversa, adeguata allo stato psicofisico del lavoratore. Tuttavia, come stabilito dalla Corte di Cassazione, solo quando venga dimostrata l’impossibilità a ricollocare il lavoratore all’interno dell’azienda, il giudizio di inidoneità può essere ragione di licenziamento del lavoratore. Il lavoratore, dal canto suo, può opporsi al licenziamento solamente dimostrando che nell’azienda siano presenti le condizioni per adibirlo a una mansione.