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Domande frequenti DVR

FAQ domande e risposte di Azienda Medica

FAQ domande frequenti con rispostaFAQ – Documento di valutazione dei rischi (DVR)


Quali aziende devono munirsi del documento di valutazione dei rischi (DVR)?
Tutte. Il DVR è un documento che ogni impresa, successivamente alla sua costituzione, deve inderogabilmente elaborare a cura del titolare datore di lavoro.

Chi ha la responsabilità di provvedere alla elaborazione del DVR?
Il compito e la responsabilità di redigere e di aggiornare il DVR sono unicamente del datore di lavoro. Per la elaborazione del DVR, il datore di lavoro deve avvalersi della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e del Medico Competente (nelle aziende in cui sia prevista la sorveglianza sanitaria). Il datore di lavoro deve anche consultare e informare del contenuto del documento il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), sia in occasione della prima stesura sia in occasione degli aggiornamenti.

Quando deve essere elaborato o aggiornato il DVR?
Nel caso di costituzione di nuova impresa il DVR deve essere redatto entro 90 giorni dalla data di inizio dell’attività (data di autorizzazione di inizio attività).
Nel caso di modifiche, il DVR aggiornato deve essere redatto entro 30 giorni dai relativi cambiamenti avvenuti in azienda.
Il rispetto dei termini è verificato dall’obbligo della “data certa” che può essere attestata mediante sottoscrizione del documento da parte del R.S.P.P. oppure del Medico Competente oppure del R.L.S. o anche mediante apposizione del timbro postale.

Per quali motivi si deve aggiornare il DVR?
Il DVR non ha una scadenza ma la legge prevede che debba essere revisionato entro 30 giorni per i seguenti motivi:
– modifiche del processo produttivo significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione (ad es. introduzione di nuovi macchinari, utilizzo di nuovi materiali o sostanze, spostamenti, ristrutturazioni, cambi di sede, ecc.)
– modifiche della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione (ad es. riorganizzazione dell’orario di lavoro o dei turni, ridefinizione delle mansioni, cambiamenti dell’organigramma aziendale ecc.)
– a seguito di infortuni significativi
– quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

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