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Domande frequenti alcol e droghe

FAQ domande e risposte di Azienda Medica

FAQ domande frequenti con rispostaFAQ – Alcol e Droghe


Quali lavoratori possono essere sottoposti ai controlli per il consumo di sostanze alcoliche?
I lavoratori che secondo la legge svolgano attività lavorative comportanti un elevato rischio di infortuni. Per essi vige il divieto assoluto di assunzione di sostanze alcoliche durante il lavoro, comprese le pause e prima dell’inizio del turno (tasso di alcol nel sangue durante l’orario di lavoro deve essere pari a zero).
Le mansioni sono individuate dalla normativa nell’elenco seguente:
1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi: a) impiego di gas tossici; b) conduzione di generatori di vapore; c) attività di fochino; d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali; e) vendita di fitosanitari; f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari; g) manutenzione degli ascensori.
2) Dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti.
3) Sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (art. 236: lavori all’interno di tubazioni, canalizzazioni, recipienti quali vasche, serbatoi e simili nei quali possano esservi gas o vapori nocivi o temperatura dannosa; art. 237: lavori all’interno di tubazioni, canalizzazioni, recipienti quali vasche, serbatoi e simili nei quali possano esservi gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi).
4) Mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista.
5) Vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private.
6) Attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.
7) Mansioni comportanti l’obbligo della dotazione del porto d’armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata.
8) Mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto: a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario; c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa; d) personale navigante delle acque interne; e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri; f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonchè il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; h) responsabili dei fari; i) piloti d’aeromobile; l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; m) personale certificato dal registro aeronautico italiano; n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; p) addetti alla guida dì macchine di movimentazione terra e merci.
9) Addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi.
10) Lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza.
11) Capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione.
12) Tecnici di manutenzione degli impianti nucleari.
13) Operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi.
14) Tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

Chi effettua i controlli sui lavoratori per il consumo di sostanze alcoliche?
Il Medico Competente aziendale oppure i medici del lavoro dello SPISAL della ASL competente per territorio.

Come viene effettuato il controllo dei lavoratori per il consumo di alcol?
Si devono distinguere due tipi di consumo di alcol:
1) Assunzione sporadica che viene verificata dal Medico Competente, senza preavviso, con test alcolimetrico occasionale (test che misura l’alcolemia o tasso alcolemico).
2) Assunzione cronica determinante alcol-dipendenza che viene verificata con la visita periodica, i relativi accertamenti di laboratorio ed eventuali questionari mirati, nell’ambito della normale sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente.

È possibile rifiutare di sottoporsi al test alcolimetrico (alcol test)?
No, non è consentito. L’eventuale rifiuto da parte del lavoratore è punibile con sanzioni amministrative e penali.

Cosa significa il risultato positivo dell’alcol test?
Significa che nel momento in cui il lavoratore è stato sottoposto al test, la misurazione della quantità di alcol nel sangue ha rilevato un valore superiore a zero. La quantità di alcol nel sangue si chiama alcolemia o tasso alcolemico e per i lavoratori sottoposti al divieto di consumo il valore durante l’orario di lavoro deve essere obbligatoriamente pari a 0,0 grammi/litro.

Cosa succede al lavoratore che risulti positivo al test alcolimetrico (alcol test)?
Il risultato positivo comporta la sospensione temporanea dalla mansione per il tempo necessario allo smaltimento del livello alcolemico misurato. La legge prevede inoltre sanzioni amministrative e penali e l’applicabilità di provvedimenti disciplinari da parte dell’azienda. Successivamente al test positivo potranno essere eseguiti sul lavoratore controlli alcolimetrici con maggiore frequenza, anche ravvicinati. Ripetute positività di un lavoratore al test alcolimetrico, unitamente a elementi clinici valutati dal Medico Competente durante le visite mediche di sorveglianza sanitaria, potranno comportare l’invio al SERT (servizio territoriale dipendenze).

Cosa succede al lavoratore per il quale venga riscontrata una condizione di probabile alcol-dipendenza?
Quando gli elementi clinici e di laboratorio valutati dal Medico Competente durante le visite mediche di sorveglianza sanitaria inducano a sospettare la presenza di una condizione di alcol-dipendenza del lavoratore, viene espresso un giudizio di inidoneità temporanea alla mansione (non idoneità temporanea); il lavoratore verrà quindi inviato e affidato al SERT (servizio territoriale dipendenze) per un percorso di diagnosi di dipendenza ed eventuale cura.

Cosa succede al lavoratore sottoposto al divieto di assumere alcolici che si presenti ubriaco a lavoro?
Se si tratta di un lavoratore ubriaco che svolge una mansione a elevato rischio infortunistico per la quale vige il divieto assoluto di assunzione di sostanze alcoliche, il datore di lavoro, il dirigente o il preposto, hanno l’obbligo di allontanarlo immediatamente dalla mansione a rischio senza bisogno di aspettare il Medico Competente o eseguire il test alcolimetrico. Successivamente il datore di lavoro potrà attivare il Medico competente per l’attuazione di tutte le misure atte ad accertare il consumo sporadico e cronico di sostanze alcoliche da parte del lavoratore.

Cosa succede al lavoratore non sottoposto al divieto di assumere alcolici che si presenti ubriaco a lavoro?
Se si tratta di un lavoratore ubriaco non soggetto al divieto di assunzione di sostanze alcoliche e la cui idoneità non sia verificata dal Medico Competente aziendale, al datore di lavoro è consentito richiedere la verifica dell’idoneità fisica del lavoratore inviandolo presso l’ ASL di competenza dove sarà sottoposto all’accertamento da una commissione medica appositamente riunita.

Chi deve essere sottoposto ai controlli per le droghe?
I lavoratori svolgenti mansioni che comportino rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute proprie e di terzi. Per essi la legge impone il divieto di assunzione, sia occasionale che abituale, di sostanze psicotrope e stupefacenti e l’obbligo della sorveglianza sanitaria finalizzata alla verifica dell’assenza di assunzione e dell’assenza di tossicodipendenza.
Le mansioni sono individuate dalla normativa nell’elenco seguente:
1) attività per le quali é richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi: a) impiego di gas tossici; b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio e posizionamento e brillamento mine; c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari.
2) Mansioni inerenti le attività di trasporto: a) conducenti di veicoli stradali per i quali é richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali é richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza; c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa; d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio; e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri; f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l’equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; i) personale certificato dal registro aeronautico italiano; l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci (compresi carrelli elevatori e transpallet con uomo a bordo).
3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

Chi stabilisce quali lavoratori dovranno essere sottoposti ai controlli per le droghe?
Il datore di lavoro comunica al Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre a sorveglianza per le droghe sulla base della lista delle mansioni comportanti rischi, prevista dalla normativa. L’elenco dei nominativi deve essere tempestivamente aggiornato in riferimento ai nuovi assunti e ai soggetti che hanno cessato le mansioni a rischio e prodotto con frequenza minima annuale.

Chi effettua i controlli sui lavoratori per la verifica dell’assenza di assunzione di droghe e di tossicodipendenza?
Il Medico Competente direttamente o per mezzo di laboratori autorizzati e il SERT (servizio territoriale dipendenze) dell’ASL di competenza.

La data degli accertamenti per le droghe viene comunicata con anticipo al lavoratore?
No. Il datore di lavoro comunica al lavoratore luogo e data di svolgimento dell’accertamento con un preavviso non superiore alle 24 ore. Quando gli accertamenti sono ripetuti periodicamente, il datore di lavoro e il Medico Competente devono fare in modo che i controlli non abbiano caratteristiche di prevedibilità.

Come viene effettuato l’accertamento per le droghe sui lavoratori?
Innanzitutto è bene precisare che i controlli sono finalizzati ad escludere o individuare l’uso occasionale, l’uso regolare o la condizione di tossicodipendenza, pertanto prevedono una modalità di verifica articolata in livelli progressivi che si succedono a seconda dell’esito dei controlli stessi.
L’accertamento di primo livello è effettuato dal Medico Competente mediante la visita medica generale ulteriormente orientata all’individuazione di notizie, segni e sintomi che rivelino uno stato di assunzione di droghe o una condizione di tossicodipendenza attuale o pregressa. L’accertamento si completa con la raccolta, sotto il controllo del medico o di personale sanitario qualificato, di un campione di urina del lavoratore; il campione viene immediatamente analizzato dal Medico Competente mediante test rapido o alternativamente inviato per l’analoga operazione a un laboratorio autorizzato che fornirà l’esito entro 10 giorni. In entrambi i casi verrà fornita al lavoratore copia documentale dell’esito del test.

Cosa succede se l’accertamento di primo livello per le droghe produce esito negativo?
Significa che il lavoratore non risulta assuntore di droghe. Il Medico Competente conclude l’accertamento esprimendo il giudizio di idoneità favorevole allo svolgimento della mansione. La sorveglianza sanitaria per l’uso di droghe proseguirà con accertamenti periodici e rivalutazione del giudizio di idoneità del lavoratore fino a quando egli sarà presente nell’apposito elenco dei lavoratori svolgenti mansioni comportanti rischi, compilato dal datore di lavoro.

Ogni quanto tempo vengono effettuati gli accertamenti di primo livello per le droghe?
Di norma, gli accertamenti periodici avvengono una volta l’anno. Tuttavia, oltre al controllo sanitario periodico, quando sussistano indizi o prove sufficienti a carico del lavoratore di una sua possibile assunzione di droghe, il Medico Competente può procedere sulla base del “ragionevole dubbio” alla richiesta di ulteriori accertamenti. In ogni caso i controlli (periodici e non periodici) devono avvenire con preavviso non superiore alle 24 ore e caratteristiche di non prevedibilità.

Cosa succede se l’accertamento di primo livello per le droghe produce esito positivo?
L’esito positivo dell’accertamento indica che il lavoratore plausibilmente ha fatto uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il lavoratore viene sospeso in via cautelativa dalla mansione a rischio mentre il campione di urina viene analizzato una seconda volta, con metodica differente, per conferma della positività. Il risultato definitivo è comunicato al Medico Competente entro 10 giorni. Se la positività è confermata, il lavoratore viene giudicato temporaneamente inidoneo (non idoneo) e inviato al SERT (servizio territoriale dipendenze) per gli accertamenti di secondo livello finalizzati all’approfondimento della modalità e frequenza dell’assunzione e alla diagnosi di tossicodipendenza. Nel caso di riconoscimento della condizione di tossicodipendenza, la riammissione del lavoratore all’esercizio della mansione sarà consentita solamente dopo l’adesione a un programma di cura e riabilitazione con remissione completa.

Il lavoratore può chiedere la ripetizione del test per le droghe sul campione di urina e opporsi al giudizio di inidoneità?
Si. Il test di revisione può essere richiesto dal lavoratore entro 10 giorni dalla comunicazione dell’esito positivo dell’accertamento. La ripetizione dell’analisi deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta, sullo stesso campione di urina precedentemente prelevato e può svolgersi alla presenza del lavoratore o alla presenza di un suo consulente tecnico con onere a carico del lavoratore.
Se il lavoratore o anche il datore di lavoro non condividono il giudizio di idoneità (qualunque esso sia) espresso dal Medico Competente, hanno la possibilità di ricorrere, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio, all’organo di vigilanza territorialmente competente (servizio pubblico di medicina del lavoro SPISAL), che, valutata esclusivamente la legittimità delle procedure attuate (non il risultato degli accertamenti), dispone la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Cosa succede se il lavoratore non si presenta agli accertamenti di primo livello per le droghe?
Se il lavoratore non si presenta agli accertamenti senza produrre documentata e valida giustificazione, sarà sospeso in via cautelativa dalla mansione a rischio e riconvocato entro 10 giorni.
Se invece il lavoratore non si presenta agli accertamenti documentando giustificati e validi motivi, sarà riconvocato entro 10 giorni dalla data di cessazione dei motivi che hanno impedito la sua presentazione, senza incorrere nella sospensione dalla mansione.
In entrambi i casi, dopo l’accertamento di primo livello, il lavoratore dovrà essere sottoposto almeno ad altri tre controlli tossicologici a sorpresa nei trenta giorni successivi.

Il lavoratore può rifiutarsi di eseguire gli accertamenti per le droghe?
No, non è consentito. L’eventuale rifiuto, da parte del lavoratore è punibile con sanzioni penali, inoltre comporta l’impossibilità di espressione del giudizio di idoneità e conseguentemente la sospensione dalla mansione a rischio.

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