Comunicazione di infortunio sul lavoro dal 12 ottobre 2017

A partire dal 12 ottobre 2017 è scattato per i datori di lavoro l’obbligo della comunicazione degli infortuni, che comportino almeno 1 giorno di assenza dal lavoro, escluso il giorno dell’evento. L’obbligo non sussiste se il periodo di prognosi è di 1 giorno ma coincide con il giorno dell’infortunio.
La comunicazione deve essere effettuata, per via telematica all’INAIL, entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, utilizzando esclusivamente il nuovo servizio online “Comunicazione di infortunio”.
La novità consiste quindi nell’obbligo prima inesistente, denominato “Comunicazione di infortunio”, di notificare all’INAIL gli infortuni sul lavoro che determinino anche un solo giorno di assenza (escludendo il giorno dell’infortunio).
L’obbligo di questo nuovo adempimento si aggiunge e non sostituisce l’obbligo già previsto di “Denuncia di infortunio” per gli infortuni che comportino un’assenza superiore a 3 giorni, escluso quello dell’evento. Tuttavia, la “Comunicazione di infortunio” per assenze superiori ai 3 giorni, non è necessaria poichè si considera automaticamente assolta per mezzo della “Denuncia di infortunio” il cui obbligo permane con le modalità già previste precedentemente.
Infine per l’infortunio con prognosi iniziale tra 1 e 3 giorni (escluso quello dell’evento) successivamente prolungato oltre i 3 giorni (escluso quello dell’evento), si deve provvedere necessariamente ad entrambi gli adempimenti con l’inoltro della “Comunicazione di infortunio” in prima battuta e la “Denuncia di infortunio” in conseguenza del prolungamento.

L’obbligo della comunicazione d’infortunio interessa tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati a intermediazione. Sono invece esenti dall’inoltro della comunicazione (perchè tenuti alla tramissione annuale dei dati in forma aggregata):
– Ministero della difesa per le Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri (nella quale è stato inglobato anche il Corpo forestale dello Stato);
– Ministero dell’interno, per la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco;
– Ministero dell’economia e delle finanze, per la Guardia di Finanza;
– Ministero della giustizia per la Polizia penitenziaria.

La comunicazione riguarda gli infortuni occorsi a tutti i lavoratori, subordinati e autonomi (artigiani, parasubordinati, ecc.), nonché ai soggetti a essi equiparati.
Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio prevede l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 4.932,00 euro.
Le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio sono deputate all’accertamento dell’omissione o della violazione dei termini per l’invio della comunicazione e all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie.

Schema esplicativo della comunicazione di infortunio sul lavoro

La Direzione Generale dell’INAIL mediante la Circolare n.42 del 12/10/2017 fornisce le istruzioni operative che riassumiamo di seguito.

Istruzioni per il lavoratore

Il lavoratore, in caso di infortunio, ha l’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro e dovrà fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico:
– numero identificativo del certificato;
– data di rilascio del certificato;
– giorni di prognosi indicati nel certificato.
Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.

 

Istruzioni per il datore di lavoro

Il datore di lavoro dovrà trasmettere in via telematica, attraverso il portale www.inail.it , la “Comunicazione di infortunio”, entro 48 ore decorrenti dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, indicando negli appositi campi il numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico.
In caso di impossibilità oggettiva del datore di lavoro di indicare il numero identificativo del certificato medico (per esempio, perché non presente nel certificato trasmesso dal medico via PEC all’INAIL), nella compilazione online della “Comunicazione di infortunio” dovrà essere immesso un codice fittizio purché di dodici caratteri alfanumerici; in questo caso, l’applicativo avvertirà dell’incongruenza con apposito messaggio ma consentirà ugualmente l’invio della comunicazione.
Nulla cambia nei termini e nelle modalità di inoltro telematico della “Denuncia di infortunio” per gli infortuni che comportino un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni, entro 48 ore decorrenti dalla ricezione del certificato medico, come già avveniva prima.
Infine, si ricorda che dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmettere all’INAIL il certificato medico di infortunio in quanto inviato all’Ente direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria rilasciante.
I datori di lavoro e i loro intermediari o delegati possono ricercare la certificazione medica trasmessa all’INAIL attraverso il servizio online nel portale www.inail.it , “Ricerca certificati medici” oppure tramite l’omonima funzione della “Comunicazione di infortunio” (sono richiesti il codice fiscale del lavoratore, il codice identificativo del certificato, la data di rilascio del certificato).

 

Modalità di invio della Comunicazione

La comunicazione dovrà essere inviata mediante il nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio” messo a disposizione dall’INAIL quale esclusivo strumento volto a ricevere, per fini statistici e informativi, le comunicazioni di infortunio. Si potrà selezionare la “Comunicazione di infortunio” all’interno della macro area “Denuncia di infortunio e malattia” presente nel portale www.inail.it dopo l’accesso con credenziali.

Solamente nei casi di eccezionali e comprovati problemi tecnici, in cui non fosse possibile l’inserimento online della “Comunicazione di infortunio”, la stessa potrà essere inviata utilizzando un modello scaricabile dal portale dell’INAIL, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) alla casella di posta elettronica certificata della competente Sede locale dell’INAIL, individuata rispetto al domicilio dell’infortunato e allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema.

Nel caso in cui dopo la “Comunicazione di infortunio” la prognosi si prolunghi oltre i tre giorni, è obbligatorio procedere all’invio della “Denuncia di infortunio”. Sarà possibile semplificare tale adempimento accedendo al menù dell’applicativo “Comunicazione di infortunio” e mediante la funzione “Comunicazioni inviate”, ricercare la comunicazione inoltrata e utilizzare la funzione “Converti in denuncia”.

I datori di lavoro della gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di Pat (Iaspa), i datori di lavoro di amministrazioni in gestione per conto dello Stato, i datori di lavoro del settore navigazione, titolari di Pan, e loro delegati, potranno accedere con le credenziali già in loro possesso, secondo le consuete modalità previste per l’invio della “Denuncia di infortunio”. Ugualmente, gli intermediari del datore di lavoro di tutte le gestioni interessate al nuovo adempimento, potranno accedere con le credenziali già in loro possesso per la “Denuncia di infortunio”.
Il datore di lavoro agricolo e il datore di lavoro privato di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private dovranno, invece, utilizzare il ruolo “Utente con credenziali dispositive”, attualmente in uso per l’accesso ad altri servizi disponibili sul portale:
– accesso con credenziali Spid
– accesso tramite federazione Inps
– accesso tramite Carta Nazionale dei Servizi (Cns)
– credenziali INAIL rilasciate mediante l’inoltro dell’apposito modulo attraverso i servizi online presenti sul portale istituzionale www.inail.it oppure con accesso fisico presso le Sedi territoriali INAIL.

In base al profilo dell’utente e ad alcune peculiarità assicurative, il percorso per arrivare alla pagina di accoglienza della Comunicazione prevede schermate differenziate.

Gli intermediari, oltre all’immissione dei dati relativi all’infortunio, per completare la procedura di comunicazione dovranno obbligatoriamente allegare il mandato del datore di lavoro, in formato pdf.
Ugualmente, i delegati del datore di lavoro, per completare la procedura di comunicazione dovranno obbligatoriamente allegare la delega del datore di lavoro, in formato pdf.

Per le indicazioni sull’accesso e le modalità di acquisizione dei profili digitali, tutti gli utenti potranno comunque far riferimento alle indicazioni contenute nella sezione del portale “ACCEDI AI SERVIZI ON LINE”, sotto la voce “Registrazione”.

Per le istruzioni dettagliate sull’utilizzo del servizio online l’INAIL ha pubblicato e reso disponibile un particolareggiato manuale utente (scaricabile qui o nelle risorse in fondo a questo articolo).

 

Assistenza agli utenti

Contact Center INAIL dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00, sabato e prefestivi dalle ore 8.00 alle ore 14.00 :
da rete fissa numero verde 803164, gratuito.
da cellulare numero 06 164 164, a pagamento in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico.
È inoltre disponibile, sotto la sezione “Contatti” (SUPPORTO) del portale, il servizio “INAIL Risponde” che permette di inviare una e-mail con eventuali allegati.

Risorse:

Documento nel formato pdfManuale utente Comunicazione di infortunio INAIL (PDF 6,9 MB)

Documento compresso nel formato zipManuale utente Comunicazione di infortunio INAIL (ZIP 6,3 MB)

Documento nel formato pdfCircolare INAIL n.42 del 12 ottobre 2017 (PDF)

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