Chi è il medico coordinatore e cosa fa

Spesso accade che un’azienda si componga di più unità produttive e che queste siano distanti tra loro; il datore di lavoro si trova così nella condizione di incaricare medici competenti diversi per le diverse sedi produttive essendo impraticabile (per questioni tecniche, logistiche ed economiche) l’individuazione di un unico Medico Competente “jolly” che si barcameni tra le varie realtà distaccate della stessa azienda.

Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) prevede tale evenienza indicando nell’ art. 39, comma 6, “Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento “.
Quindi sebbene lo stesso Testo Unico art.18 comma 1 lettera a, obblighi il datore di lavoro a nominare “il Medico Competente“, inteso singolarmente, concede con l’art. 39 la possibilità di nominare più medici competenti ponendo però la condizione tassativa di individuare tra loro un medico coordinatore.
Il medico coordinatore è perciò l’elemento di coerenza tra i due articoli e, in quanto tale, rappresenta inevitabilmente carattere di obbligatorietà.
Le norme non specificano i compiti del Medico Coordinatore nè la natura dei rapporti con i medici coordinati ma è facile intuire che il medico coordinatore impersoni l’omogeneità della funzione di tutela della salute di tutti i lavoratori della stessa azienda anche se assistiti da medici diversi.
In definitiva, il datore di lavoro deve nominare il Medico Competente; può nominare più medici competenti ma necessariamente deve individuare tra di essi anche il Medico Competente con funzioni di coordinamento.

Ora, viene naturale chiedersi come si debbano ripartire funzioni e compiti tra coordinatore e coordinati e di conseguenza quali siano le rispettive responsabilità. In merito a questo tipo di domande, nel T.U. 81/2008 non si trovano riferimenti diretti e le risposte vanno delineate attingendo al corpus normativo.
Innanzitutto emergono due imprescindibili esigenze:
1) come già ricordato, l’art. 18 dispone l’obbligo da parte del datore di lavoro della designazione del Medico Competente al fine di effettuare la sorveglianza sanitaria; il conferimento dell’incarico definisce l’ambito aziendale in cui il medico esercita la propria attività; in tale ambito si assume la responsabilità degli adempimenti cui è sottoposto.
2) Il T.U. 81/2008 disciplina l’attività del Medico Competente disponendo all’art. 39 comma 4 che il datore di lavoro assicuri al medico le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.

Dunque, tenendo conto di tali presupposti si può concludere che ciascun medico, compreso il coordinatore, adempia gli obblighi propri del Medico Competente, come disciplinato all’art. 25 del T.U. (obblighi del Medico Competente), nell’ambito del sito produttivo di sua pertinenza così come concordato al conferimento dell’incarico, in autonomia e con piena responsabilità.
Il Medico Coordinatore, definiti formalmente i termini dell’incarico di coordinazione, oltre a occuparsi degli adempimenti propri del Medico Competente nella sede di designazione, riveste il ruolo di raccordo organizzativo con i medici competenti delle altre sedi, convenendo criteri omogenei di definizione e applicazione dei protocolli sanitari, delle procedure e degli strumenti operativi. Rappresenta inoltre un riferimento tecnico-scientifico per la risoluzione di problematiche complesse, nonchè un riferimento per l’inoltro di istanze di carattere sanitario all’azienda. Il coordinatore, pur svolgendo compiti di supervisione, non possiede poteri sovraordinati nè può sostituirsi ai medici coordinati nello svolgimento delle loro funzioni; il coordinatore non risponde per l’operato dei coordinati.

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