
“Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola – lavoro“, così si chiama la novità concernente la regolamentazione dell’ Alternanza tra scuola e lavoro nell’ambito della riforma introdotta dalla legge n.107 del 13 luglio 2015, meglio nota come “La Buona Scuola”.
A più di due anni dall’entrata in vigore della legge che ha reso strutturale l’adozione del sistema di alternanza scuola-lavoro per le scuole del secondo ciclo (licei, istituti tecnici e istituti professionali), è stato emanato il Decreto Ministeriale n.195 del 3 novembre 2017 (G.U. n.297 del 21/12/2017) con il quale vede la luce il regolamento recante la “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro” che, tra le altre cose, include le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza.
Il D.M. 195/2017, entrato in vigore il 05/01/2018, definendo le modalità applicative della legge 107/2015, fa chiarezza su alcuni aspetti rimasti fino ad oggi piuttosto vaghi. In particolare per quanto concerne la salute e la sicurezza degli studenti impegnati nell’alternanza, le disposizioni all’art. 5 del Decreto, differiscono parzialmente da quanto illustrato nella Guida operativa del Ministero dell’Istruzione del 2015, presa a riferimento fino ad ora.
Ma analizziamo sinteticamente il contenuto degli articoli che compongono il Decreto.
Finalità
– Il regolamento definisce la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione agli studenti delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.
Destinatari
– Il regolamento si applica agli studenti degli istituti tecnici, degli istituti professionali e dei licei impegnati negli ultimi tre anni del ciclo di studi. Si applica inoltre agli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali di Stato.
Modalità di svolgimento dell’alternanza
– L’alternanza è parte integrante del percorso di studi. Ricordiamo che la legge 107/2015 l’ha resa obbligatoria.
– I percorsi di alternanza, ai sensi del D.Lgs. 77/2005, sono organizzati a cura e sotto la responsabilità dell’Istituzione scolastica sulla base di convenzioni con le strutture ospitanti o con le Associazioni, Camere, Enti, Ordini che le rappresentano, nonchè con Istituti ed Enti culturali, artistici, musicali, ambientali, sportivi.
– I periodi di apprendimento in situazione lavorativa, non costituiscono rapporto individuale di lavoro.
– L’alternanza può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche e all’estero. La durata delle attività giornaliere non può superare l’orario stabilito nella convenzione tra istituzione scolastica e struttura ospitante.
Diritti e doveri degli studenti
– Gli studenti svolgono esperienze di alternanza coerenti con l’indirizzo di studio seguito, per la durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e di almeno 200 ore nei licei, ripartite negli ultimi tre anni del percorso di studi. Per gli studenti con disabilità, i percorsi di alternanza sono realizzati in modo da promuovere l’autonomia nell’inserimento nel mondo del lavoro, in conformità ai principi del D.Lgs. 66/2017.
– Gli studenti devono essere supportati da un Tutor interno designato dall’istituzione scolastica e da un Tutor esterno designato dalla struttura ospitante.
– Agli studenti vengono riconosciuti i risultati di apprendimento mediante valutazioni periodiche supportate da relazioni del tutor. Le competenze sono certificate dall’istituzione scolastica.
– Gli studenti hanno il diritto di esprimere loro valutazioni sul percorso di alternanza, durante lo svolgimento e alla conclusione, utilizzando strumenti di rilevazione predisposti dall’istituzione scolastica.
– Gli studenti devono frequentare le attività formative fornite dalla struttura ospitante per almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto; devono inoltre rispettare le norme di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la riservatezza delle informazioni acquisite.
Salute e sicurezza
– Ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. 81/2008 e secondo le modalità disciplinate dall’accordo Stato-Regioni 221/2011, l’istituzione scolastica deve preventivamente provvedere alla formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (minimo 4 ore); questa sarà integrata con la formazione specifica, all’ingresso nella struttura ospitante (minimo 4, 8, 12 ore a seconda della classe di rischio).
– L’organizzazione dei corsi di formazione è di competenza del dirigente scolastico. Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante, i corsi di formazione possono essere erogati:
a) mediante accordi territoriali tra Uffici scolastici regionali ed enti formativi, tra i quali l’INAIL e gli organismi paritetici (D.Lgs.81/2008, art.2, c.1, lettera ee);
b) in modalità e-learning come previsto dall’accordo Stato-Regioni 221/2011 e dall’accordo Stato-Regioni 128/2016; (leggi di seguito nuova piattaforma e-learning)
c) attraverso altre forme di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.
– Lo status degli studenti in alternanza è equiparato a quello dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art.2, c.1, lettera a. A proposito dello status degli studenti minorenni impegnati nell’alternanza scuola-lavoro riteniamo utile rammentare che nel documento del MIUR di marzo 2017 “Attività di alternanza scuola-lavoro chiarimenti interpretativi” viene riportata la seguente indicazione: […] L’accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche […]. In ogni caso gli studenti in alternanza scuola lavoro, costantemente guidati nelle varie esperienze da una o più figure preposte alla realizzazione del percorso formativo (tutor interno, tutor formativo esterno), non possono essere impegnati nelle fasce notturne.
– Al fine di garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, il rapporto numerico tra studenti e tutor nella struttura ospitante deve essere in funzione del rischio secondo la classificazione stabilita dall’accordo Stato-Regioni 221/2011:
rischio alto, al massimo 5 studenti / 1 tutor
rischio medio, al massimo 8 studenti / 1 tutor
rischio basso, al massimo 12 studenti / 1 tutor
– Anche per gli studenti, come avviene per i lavoratori, si applica nei casi previsti dalla normativa la sorveglianza sanitaria di cui all’art.41 del D.Lgs. 81/2008. Viene inoltre disposto, con modalità inedita, che la sorveglianza sanitaria sia a cura delle Aziende Sanitarie Locali (non dell’istituzione scolastica né della struttura ospitante), lasciando facoltà di stabilire in convenzione tra struttura scolastica e azienda sanitaria il soggetto su cui graveranno i relativi oneri.
A contraddire l’appena citato articolo 5, comma 5 del D.M. 195/2017, interviene una successiva Nota informativa trasmessa dalla Regione Veneto (Dipartimento Regionale di Prevenzione) ai Direttori SPISAL. La nota, elaborata in accordo tra gruppo di lavoro SPISAL e SiRVeSS (Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole), contiene indicazioni per le imprese ospitanti gli studenti e una proposta di integrazione del DVR aziendale, specifica per l’alternanza scuola-lavoro. Nella Nota, tra le varie indicazioni, è riportata la necessità che sia il Medico Competente aziendale a effettuare tutti i controlli sanitari oppure a integrare con opportuni accertamenti i controlli per gli studenti degli istituti tecnici e professionali già in possesso di un giudizio di idoneità che non contempli i rischi aziendali.
Per comprendere l’apparente contraddizione si devono riconsiderare le indicazioni già contenute nel documento del 2015 emanato dal MIUR “Attività di alternanza scuola lavoro guida operativa per la scuola“. L’istituzione scolastica è tenuta a verificare e garantire le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dell’alternanza scuola-lavoro, pertanto, quando nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008 si debba applicare la sorveglianza sanitaria: […] si ritiene opportuno prevedere specifici accordi in modo che i prescritti adempimenti si considerano assolti mediante visita preventiva da effettuarsi da parte del medico competente dell’istituzione scolastica, ovvero dal dipartimento di prevenzione della Azienda Unità Sanitaria Locale. Tale visita medica, dovrebbe: 1. avere una validità estesa a tutta la durata del percorso di alternanza; 2. consentire agli studenti di svolgere la propria attività anche in diverse strutture ospitanti, per la stessa tipologia di rischio.
Qualora, invece, sussistano rischi specifici in base al documento di valutazione dei rischi […], sarà cura della struttura ospitante accertare preliminarmente l’assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati. La sorveglianza sanitaria potrà essere assicurata dall’istituzione scolastica, in presenza di specifiche convenzioni attivate dagli Uffici Scolastici Regionali con le aziende sanitarie locali o altre strutture pubbliche, che dispongano di personale sanitario in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle funzioni di medico competente.
In definitiva, l’interpretazione concisa per la gestione della sorveglianza sanitaria nell’alternanza scuola-lavoro:
1) L’obbligo di sorveglianza sanitaria per gli studenti non scatta solo per il fatto di svolgere l’alternanza scuola-lavoro, ma va verificato caso per caso, in relazione al DVR della scuola e al DVR dell’azienda ospitante. Ne consegue che la scuola dovrebbe scegliere attentamente le aziende in base alla presenza e alla tipologia dei rischi delle mansioni destinate agli studenti e, sempre in base ai rischi previsti, dovrebbe valutare ed avviare l’eventuale sorveglianza sanitaria, anche in convenzione con le ASL territoriali.
2) Se la sorveglianza sanitaria degli studenti è già prevista dal DVR della scuola e dunque necessaria per le attività scolastiche curricolari (comprese le esperienze di alternanza scuola-lavoro), per ogni studente sarà emesso un giudizio di idoneità alla mansione redatto dal Medico Competente della scuola oppure dalla ASL in convenzione.
3) L’azienda ospitante, sulla base del proprio DVR, dovrà verificare se la mansione che lo studente andrà a svolgere presenta rischi richiedenti la sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e se tali rischi corrispondono a quelli previsti dalla scuola e per i quali lo studente è già stato visitato. Al Medico Competente dell’azienda spetteranno i compiti di avviare la sorveglianza sanitaria quando non già prevista e attivata dalla scuola oppure di integrare la sorveglianza sanitaria con gli accertamenti aggiuntivi quando il giudizio di idoneità fornito dalla scuola consideri rischi in difetto o di tipologia diversa rispetto alla mansione effettivamente svolta in azienda.
4) Al fine della corretta esecuzione del punto precedente è importante che nel DVR dell’azienda che ospita gli studenti in alternanza scuola-lavoro venga inserita l’analisi dei rischi per tali soggetti (rischi in relazione alle attività degli studenti, quantificazione dell’esposizione, mansioni possibili, lavori vietati, ecc.).
– Gli studenti in regime di alternanza devono beneficiare di assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture valgono durante lo svolgimento di tutte le attività, anche quelle fuori sede, purchè incluse nel progetto formativo. L’onere economico è a carico dell’istituzione scolastica.
Un documento di chiarimento della Direzione INAIL del Veneto affronta l’argomento copertura assicurativa per gli studenti in attività di alternanza scuola-lavoro all’estero.
Commissioni territoriali per l’alternanza scuola-lavoro
– Presso ciascun ufficio scolastico regionale è istituita la commissione territoriale per l’alternanza scuola-lavoro, con lo scopo di garantire il rispetto del regolamento sul territorio regionale. A tale commissione possono presentare reclamo gli studenti o i soggetti aventi potestà genitoriale, qualora rilevassero disposizioni dell’istituzione scolastica in contrasto con il regolamento. La commissione si pronuncerà entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo.
Altre novità
In contemporanea all’emanazione del D.M. 195/2017 viene attivata la nuova piattaforma digitale online (vai) con gli strumenti per la gestione dell’Alternanza da parte delle scuole, degli studenti e delle strutture ospitanti. Tra gli strumenti, degno di nota, è disponibile il corso di formazione in modalità e-learning sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, realizzato insieme all’INAIL.
La piattaforma è ospitata nel sito del MIUR dedicato all’Alternanza scuola-lavoro (vai), completamente rinnovato e arricchito di informazioni, documenti, modulistica e nuovi strumenti che fanno del sito una tappa obbligata per studenti, famiglie, scuole e strutture ospitanti.
Risorse:
D.M. 195/2017 Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro (PDF)
Nota indicazioni operative alternanza scuola-lavoro Regione Veneto (PDF)
Guida operativa alternanza scuola-lavoro scuole MIUR 2015 (PDF)
Chiarimenti copertura assicurativa INAIL studenti in alternanza all’estero (PDF)