
Innanzitutto un pò di chiarezza sui termini: dall’introduzione ormai lontana del T.U. 81/2008, si parla di Primo Soccorso e non più di Pronto Soccorso. Tale distinzione apparentemente solo linguistica in realtà manifesta la volontà di precisare il significato dell’intervento del personale aziendale rispetto all’azione del personale sanitario professionale esterno.
Infatti per Primo Soccorso s’intende l’insieme di misure attuate dal personale dell’azienda, volto ad attivare la catena dei soccorsi e a recare una prima immediata assistenza a soggetti in difficoltà, nell’attesa dell’intervento qualificato di Pronto Soccorso da parte di sanitari professionali. Purtroppo le due locuzioni convivono ma va inteso che nelle norme ancora valide, antecedenti il D.Lgs.81/08, dove scritto “Pronto Soccorso” si intenda “Primo Soccorso”.
Gli addetti al primo soccorso di cui si deve dotare l’azienda saranno perciò lavoratori selezionati e addestrati a rivestire un ruolo molto importante nel sistema di gestione della salute e sicurezza; la loro presenza è volta a garantire una prima, tempestiva e fondamentale assistenza senza travalicare in compiti che oltrepassino le loro competenze.
Obblighi e adempimenti del datore di lavoro e dei lavoratori, con i relativi riferimenti normativi.
- Il datore di lavoro ha l’obbligo di designare preventivamente i lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di primo soccorso (D.Lgs.81/08 art.18, comma 1, lett. b).
- La designazione degli incaricati al primo soccorso tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza nonché della motivazione e di eventuali esperienze pregresse. A questo scopo si avvarrà della collaborazione del medico competente che lo aiuterà nell’individuazione di persone adatte all’incarico (D.Lgs.81/08 art.18, comma 1, lett. c).
- I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva; non è indicato un criterio per stabilire la consistenza numerica degli addetti al primo soccorso, è tuttavia consigliabile rapportarlo al numero di lavoratori in azienda e alla possibilità minima che siano presenti contemporaneamente almeno due incaricati per turno (D.Lgs.81/08, art.43 comma 3).
- I lavoratori incaricati dell’attività di primo soccorso devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico (D.Lgs.81/08, art.37 comma 9).
- Per quanto riguarda le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, il Testo Unico (D.Lgs.81/08, art.45 comma 2) indica espressamente il riferimento al Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n.388 (regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale), come riportato di seguito.
Formazione degli addetti al primo soccorso
- Le aziende sono classificate in tre gruppi A,B,C (D.M. 388/03 art.1, comma 1)
Aziende gruppo A:
I) Aziende o unità produttive con attività industriali, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.
II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4 (vedi tabella di riferimento).
III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
Aziende gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Aziende gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
- Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda o unità produttiva. Se l’azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all’attività con indice più elevato. Nel caso appartenga al gruppo A, deve fare comunicazione alla ASL (D.M. 388/03 art.1, comma 2).
- Gli addetti al pronto soccorso, sono formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso (D.M. 388/03 art.3, comma 1). La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale; nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato (D.M. 388/03 art.3, comma 2). La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico (D.M. 388/03 art.3, comma 5).
- I contenuti minimi e i tempi del corso di formazione sono definiti in funzione del gruppo di appartenenza dell’azienda o unità produttiva (D.M. 388/03 art.3, commi 3, 4) secondo lo schema seguente:
Gruppo A, totale 16 ore (D.M. 388/03 Allegato 3)
Prima giornata – Modulo A – durata 6 ore
– Allertare il sistema di soccorso
a) Cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.).
b) Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.
– Riconoscere un’emergenza sanitaria
1) Scena dell’infortunio: a) raccolta delle informazioni b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili.
2) Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato: a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro); b) stato di coscienza; c) ipotermia ed ipertemia.
3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio.
4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.
– Attuare gli interventi di primo soccorso
1) Sostenimento delle funzioni vitali: a) posizionamento dell’infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; b) respirazione artificiale; c) massaggio cardiaco esterno.
2) Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso: a) lipotimia, sincope, shock; b) edema polmonare acuto; c) crisi asmatica; d) dolore acuto stenocardico; e) reazioni allergiche; f) crisi convulsive; g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico.
– Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta.
Seconda giornata – Modulo B – durata 4 ore
– Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
1) Cenni di anatomia dello scheletro.
2) Lussazioni, fratture e complicanze.
3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale.
4) Traumi e lesioni toraco addominali.
– Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
1) Lesioni da freddo e da calore.
2) Lesioni da corrente elettrica.
3) Lesioni da agenti chimici.
4) Intossicazioni.
5) Ferite lacero contuse.
6) Emorragie esterne.
Terza giornata – Modulo C – durata 6 ore
– Acquisire capacità di intervento pratico
1) Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
2) Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute.
3) Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta.
4) Principali tecniche di rianimazione cardiopolmononare.
5) Principali tecniche di tamponamento emorragico.
6) Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.
7) Principali tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.
Gruppo B e C, totale 12 ore (D.M. 388/03 Allegato 4)
Prima giornata – Modulo A – durata 4 ore
– Allertare il sistema di soccorso
a) Cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.).
b) Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.
– Riconoscere un’emergenza sanitaria
1) Scena dell’infortunio: a) raccolta delle informazioni b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili.
2) Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato: a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro); b) stato di coscienza; c) ipotermia ed ipertemia.
3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio.
4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.
– Attuare gli interventi di primo soccorso
1) Sostenimento delle funzioni vitali: a) posizionamento dell’infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; b) respirazione artificiale; c) massaggio cardiaco esterno.
2) Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso: a) lipotimia, sincope, shock; b) edema polmonare acuto; c) crisi asmatica; d) dolore acuto stenocardico; e) reazioni allergiche; f) crisi convulsive; g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico.
– Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta.
Seconda giornata – Modulo B – durata 4 ore
– Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
1) Cenni di anatomia dello scheletro.
2) Lussazioni, fratture e complicanze.
3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale.
4) Traumi e lesioni toraco addominali.
– Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
1) Lesioni da freddo e da calore.
2) Lesioni da corrente elettrica.
3) Lesioni da agenti chimici.
4) Intossicazioni.
5) Ferite lacero contuse.
6) Emorragie esterne.
Terza giornata – Modulo C – durata 4 ore
– Acquisire capacità di intervento pratico
1) Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
2) Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute.
3) Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta.
4) Principali tecniche di rianimazione cardiopolmononare.
5) Principali tecniche di tamponamento emorragico.
6) Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.
7) Principali tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.
Attrezzature per gli interventi di primo soccorso
Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso (D.M. 388/03 art.4, comma 1). Le attrezzature ed i dispositivi devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all’attività lavorativa dell’azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile (D.M. 388/03 art.4, comma 2).
Indicazioni aggiuntive
Per ultimo, citiamo le indicazioni pervenute sottoforma di risposte della Commissione Interpelli a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro; le indicazioni costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza (D.Lgs.81/08, art.12 commi 1, 2, 3).
Interpello n. 2/2012, del 15 novembre 2012:
Per i lavoratori incaricati del primo soccorso aziendale, quando essi siano soccorritori volontari che abbiano frequentato i corsi per la qualifica di Volontari del Soccorso, organizzati dalla Croce Rossa o altro Ente e/o Associazione collegati al SSN 118 e frequentino gli aggiornamenti annuali previsti dai regolamenti di detti organismi, l’obbligo di formazione può ritenersi assolto solo nel caso in cui le modalità (con riguardo ai requisiti dei formatori, durata e contenuto teorico-pratico) di detti corsi siano pari o di livello superiore a quello previsto dal D.M. 15 Luglio 2003, n. 388, sia come numero di ore che come argomenti trattati. Qualora dalla comparazione dei programmi si verifichi in concreto che sono stati trattati solo alcuni degli argomenti previsti, il corso dovrà essere integrato nel numero di ore e negli argomenti mancanti.
Interpello n. 19/2016 del 25 ottobre 2016:
Qualora il datore di lavoro decida di avvalersi di personale infermieristico, in numero sufficiente e adeguato e per tutta la durata dell’orario di servizio, non è obbligato alla designazione degli addetti al primo soccorso, prevista dall’art. 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008, in quanto i requisiti formativi e professionali del suddetto personale sono superiori a quelli minimi previsti dal DM 388/2003. Inoltre il datore di lavoro non è tenuto all’aggiornamento del personale infermieristico, come previsto dall’art. 37, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008, considerato l’obbligo di aggiornamento professionale ECM previsto per il personale sanitario, che eccede gli obiettivi didattici e i contenuti minimi della formazione individuati nell’allegato 3 dello stesso DM 388/2003.